Mer, Mag 15, 2024

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APPLICAZIONI IVA % PER LE FARMACIE IN MATERIA COVID-19

APPLICAZIONI IVA % PER LE FARMACIE IN MATERIA COVID-19

Nell’ambito dell’emergenza COVID-19, il Legislatore ha previsto l’applicazione di alcune agevolazioni IVA alle cessioni di specifici beni e prestazioni necessarie per il contenimento/gestione del COVID-19. In particolare, è stata introdotta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% per una serie di beni ed è stata prevista l’esenzione IVA con diritto alla detrazione per la cessione di test diagnostici e vaccini COVID-19 e per le prestazioni ad essi strettamente connesse.

Considerato che tale ultima disposizione risulta applicabile fino al 31.12.2022, a decorrere dall’1.1.2023:

  • alle cessioni di kit per i test COVID-19 è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5% prevista per i beni COVID-19 elencati nel citato n. 1-ter.1, in quanto i kit per i test rientrano nella voce “strumentazione per diagnostica per COVID-19” e “tamponi per analisi cliniche”;
  • alle cessioni di vaccini è applicabile l’aliquota IVA del 10% prevista per i medicinali e prodotti farmaceutici dal n. 114) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 (i vaccini non sono previsti nel citato n. 1-ter.1);
  • alle prestazioni di servizi strettamente connesse, consistenti nell’effettuazione del test diagnostico ovvero nella somministrazione del vaccino COVID-19, è applicabile l’esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), DPR n. 633/72, prevista per le prestazioni sanitarie rese da soggetti esercenti una professione sanitaria riconosciuta.