NUOVA INDENNITA’ UNA TANTUM DI 150 EURO

Il Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti - ter) introduce quale misura a
sostegno dei consumatori, una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.
Ai lavoratori dipendenti sarà erogata direttamente dai propri datori di lavoro, con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.
Per poterne beneficiare i lavoratori dipendenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
1) non essere titolari di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza,
2) non appartenere a nuclei familiari al cui interno vi siano beneficiari del reddito di cittadinanza,
3) la presenza di un imponibile previdenziale, nel mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di € 1.538,00.
La sussistenza di detti requisiti dovrà essere dichiarata dal lavoratore mediante apposita certificazione da rendere al proprio datore di lavoro.
In merito a questo aspetto si attende la pubblicazione del modello da utilizzare e a seguire verranno fornite indicazioni più dettagliate sui tempi e sulle modalità di consegna al nostro ufficio paghe.
Il bonus potrà essere fruito da un solo datore di lavoro, anche in presenza di più rapporti di lavoro.
L’indennità non è cedibile, nè sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
Casi per i quali è necessario presentare apposita domanda all’INPS:
1) i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e che sono iscritti alla Gestione Separata INPS. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici ed inoltre il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a € 20.000,00 per l’anno 2021;
2) lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art 10, commi da 1 a 9 del DL41/2021 e dall’art.42 del DL n.73/2021 (si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo – art.19 comma 12);
3) i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 20.000,00;
4) i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno, non abbiano conseguito un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a € 20.000,00;
5) i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del C.C. Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell’indennità sono l’accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti ed essere già iscritti alla data del 18/05/2022 alla Gestione Separata INPS;
6) gli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione Separata INPS.
Casi di riconoscimento dell’indennità direttamente da parte dell’INPS
Nel mese di novembre 2022 l’indennità sarà erogata:
• ai soggetti residenti in Italia, titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, con decorrenza entro il 1 ottobre 2022. Ai predetti fini, i soggetti in questione devono possedere un reddito assoggettabile ad IRPEF non superiore per l’anno 2021 a € 20.000,00;
• ai lavoratori domestici, già beneficiari dell’indennità una tantum di € 200,00 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 23 settembre 2022, data di entrata in vigore del DL n.144/2022;
• a coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021
• ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza