FRINGE BENEFITS: REGIME FISCALE PER L’ANNO 2022

FRINGE BENEFITS: REGIME FISCALE PER L’ANNO 2022

 Il Decreto Aiuti-bis prevede per i fringe benefits un regime fiscale in derogarispetto a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del TUIR, limitatamente al periodo d'imposta 2022.
Nello specifico, il limite di esenzione è innalzato a euro 600,00 edopera non solo con riferimento ai beni ceduti e ai servizi prestati ai lavoratori dipendenti ma anche con riguardo alle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
Ulteriore particolarità consiste nella previsione secondo cui, in caso di corresponsione di fringe benefits (comprese le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale) per un valore superiore a euro 600,00, va assoggettata esclusivamente l'eccedenza rispetto al limite di esenzione e non l'intero valore.

Si tratta, nel dettaglio, di buoni acquisto e buoni carburante, generi in natura prodotti dall'azienda, auto ad uso promiscuo, alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, prestiti aziendali, uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali, polizze assicurative extra professionali, ecc.
La nuova previsione si affianca a quanto già contemplato dal Decreto Ucraina, il quale prevede la possibilità per i datori di lavoro privati e solo per l’anno 2022, di erogare ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale fino a € 200,00 per lavoratore.