Lun, Feb 16, 2026

ascom logo

DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI

DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI

DIRITTI D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI

Presupposti normativi

La legge sul diritto d’autore (LDA, Legge 22 aprile 1941 n. 633) all’art. 15 considera comunicazione al pubblico “l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera [protetta da diritto di autore] in pubblico o in luogo aperto al pubblico…”, e all’art. 16 ribadisce che “Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico comprende qualsiasi forma di diffusione…”.

Successivamente, agli artt. 72-84, modificati dalla riforma dei diritti connessi nel 1994, la LDA indica anche Produttori Fonografici e Artisti, Interpreti ed Esecutori quali titolari di diritti connessi al diritto d’autore.

Per diffondere musica d’ambiente, pertanto, gli esercizi commerciali devono pagare sia i diritti di autore (ex artt. 1, 2, 15, 16 LDA) che i diritti connessi (73 e 73-bis LDA), secondo il presupposto che diffondere musica migliora l’esperienza del cliente e aumenta le vendite.

Le legislazioni di tutti i paesi impongono, quindi, di remunerare autori ed esecutori della musica attraverso società di collecting incaricate dagli autori (per il diritto di autore) e dai produttori, dagli artisti, interpreti ed esecutori (per il diritto connesso) di raccogliere i diritti sulle proprie opere.

Differenze sostanziali

Il diritto d’autore remunera gli autori e gli editori delle opere musicali per l’utilizzo pubblico delle composizioni ed è storicamente gestito da SIAE.

I diritti connessi tutelano invece i soggetti che contribuiscono alla realizzazione e alla diffusione dell’opera registrata, in particolare i produttori fonografici (SCF) e gli artisti interpreti ed esecutori (Nuovo IMAIE).

Il pagamento di entrambe le tariffe è previsto dalla normativa vigente per gli esercizi che effettuano diffusione musicale in pubblico, anche come sottofondo e attraverso qualunque mezzo, e rappresentano adempimenti contributivi necessari per l’utilizzo regolare delle opere musicali e delle registrazioni.

Le novità in ambito normativo

A seguito della liberalizzazione del mercato dei diritti di autore dovuto alla Direttiva Barnier (2014), recepita nel nostro ordinamento con i DL 35/2017 e 148/2017, in Italia operano varie società di collecting di diritti d’autore e diritti connessi. Autori, artisti, produttori ed esecutori possono, pertanto, liberamente scegliere a quale collecting affidare la gestione dei propri diritti, in un mercato concorrenziale.

A valle, ovvero sul versante degli utilizzatori della musica, la situazione è molto diversa, perché ogni società di collecting può chiedere direttamente alle imprese di pagare i diritti relativi all’utilizzo della musica degli autori, artisti, produttori ed esecutori da essa rappresentati.

Per gli utilizzatori “non professionali” come negozi, pubblici esercizi, alberghi, che diffondono musica d’ambiente nei loro locali, la situazione anche più complicata, perchè non sono materialmente in grado di controllare i vari titolari dei diritti dei brani e, quindi, non sanno chi devono pagare. Spesso, inoltre, soprattutto nel caso di utilizzo di Radio o TV, con l’impresa totalmente dipendente dalle scelte di palinsesto del broadcaster, non possono nemmeno scegliere quale brano viene diffuso nel loro esercizio.

Proprio in considerazione della impossibilità di rendicontazione puntuale, queste imprese non pagano i diritti per singola opera utilizzata, ma un compenso forfettario/abbonamento versato anticipatamente ogni anno.

Per evitare, come purtroppo accaduto in passato, che ogni collecting chiedesse alle imprese compensi forfettari/abbonamenti non proporzionati rispetto alla sua effettiva rappresentatività, non solo in base al numero di autori che le hanno conferito il mandato, ma, soprattutto all’effettivo utilizzo dei loro repertori, la Confederazione, Federalberghi e FIPE – in più occasioni di interlocuzione con SIAE, il Ministero della Cultura e AGCOM, sono riusciti ad ottenere una delibera AGCOM che ha fatto chiarezza sulla questione (cfr. nota confederale del 22/5/2024), e che ha fornito una prima, sommaria indicazione della rappresentatività di Soundreef/LEA, inferiore all’1% di SIAE.

Su questa base (ca. 0,80% delle tariffe SIAE), Federalberghi ha recentemente sottoscritto un accordo con Soundreef.

Considerata l’esiguità degli importi per un negozio, non risultano, al momento, significative richieste Soundreef per esercizi commerciali successive alla delibera AGCOM, ma, nel caso, vi preghiamo di segnalarcele.

Formazione delle tariffe

Le tariffe SIAE, relative al diritto d’autore, sono determinate sulla base di parametri oggettivi quali: tipologia di esercizio, superficie, modalità di diffusione musicale, numero di altoparlanti, ecc.

Le tariffe dei diritti connessi sono determinate da SCF e da Nuovo IMAIE sulla base di criteri analoghi a quelli adottati da SIAE e costituiscono, ricordiamo, una componente distinta e autonoma rispetto al diritto d’autore.

In particolare, l’importo dovuto per i diritti connessi è definito in un’unica tariffa complessiva, che viene corrisposta dal socio in un solo pagamento, ed è successivamente ripartita tra i due enti in parti uguali, con attribuzione del 50% a SCF e del restante 50% a Nuovo IMAIE.

Le tariffe valide per l’anno 2026 (per gli esercizi commerciali) sono disponibili nell’area riservata dei nostri siti:

https://www.confcommercio.it/
https://associati.confcommercio.it/convenzioni-nazionali/.

In presenza di eventuali discordanze o dubbi in merito al calcolo delle tariffe applicate, i soci possono richiedere chiarimenti direttamente agli enti competenti.

  • Per il diritto d’autore, SIAE è contattabile al numero 06.5990.5200 (dal lunedì al venerdì, ore 9.00–17.00) o presso gli uffici territoriali di riferimento.
  • Per i diritti connessi, i riferimenti sono SCF (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) e Nuovo IMAIE (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

NUOVA PROCEDURA DI RISCOSSIONE

Ruolo esclusivo di SIAE

Con la nuova impostazione operativa, gli uffici SIAE sul territorio diventano i presidi principali e i punti esclusivi di riscossione sia del diritto d’autore sia dei diritti connessi.

SIAE provvederà all’invio automatico alle imprese di due distinti MAV, uno per il diritto d’autore e uno per il diritto connesso, verosimilmente in momenti diversi dell’anno, sulla base degli elenchi SIAE delle imprese che hanno pagato il diritto d’autore.

Ogni socio potrà, se lo desidera, recarsi direttamente presso l’ufficio SIAE di riferimento, esibire la tessera associativa in corso di validità ed effettuare il pagamento congiunto di

SIAE e SCF/Nuovo IMAIE in un’unica soluzione, con applicazione delle agevolazioni Confcommercio (cfr. sezione successiva), senza attendere la ricezione dei due distinti avvisi di pagamento.

Chi, invece, sceglierà il pagamento tramite MAV riceverà da SIAE, via PEC, due distinti bollettini:

  • Rinnovo abbonamento Musica d’Ambiente – Diritto d’Autore, con scadenza 28 febbraio 2026
  • Abbonamento Musica d’Ambiente – Diritti Connessi, con scadenza 31 maggio 2026

In tale contesto, la Confederazione, anche in forza del mandato alla riscossione delle quote associative ordinarie stipulato con SIAE, ogni anno otterrà gli elenchi aggiornati dei soci paganti dell’anno precedente, che saranno condivisi con le Associazioni di riferimento. Questo permetterà alle Associazioni di effettuare le opportune attività di marketing associativo e, per l’anno successivo, permetterà a SIAE di inviare i MAV corretti (ovvero, con le scontistiche pattuite) a tutti coloro che risultano effettivamente soci di Confcommercio.

AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I SOCI CONFCOMMERCIO

Nell’ambito degli accordi nazionali sottoscritti da Confcommercio con gli enti di gestione collettiva, sono previste specifiche facilitazioni economiche a favore dei soci.

In particolare:

  • sui diritti d’autore gestiti da SIAE è riconosciuto uno sconto complessivo pari al 16% netto rispetto alla tariffa ordinaria (al netto, quindi, della quota associativa ordinaria per la diffusione di musica d’ambiente riscossa da SIAE e restituita alle associazioni);
  • sui diritti connessi gestiti da SCF e Nuovo IMAIE è riconosciuto uno sconto del 30% sulla quota di competenza.